Vogliamo fornire alcune semplici informazioni rivolte alle lavoratrici ed ai lavoratori agricoli per beneficiare dell’indennità di disoccupazione per le giornate non lavorate nell’anno 2020.
E’ importante ricordare che la domanda di disoccupazione agricola si deve presentare telematicamente entro il 31 marzo 2021 pena la perdita del diritto.
Invitiamo pertanto i lavoratori agricoli a passare dai nostri uffici, per verificare se aventi diritto e per compilare e inviare la domanda.
COS’È
L’indennità di disoccupazione agricola è una prestazione erogata dall’INPS alle lavoratrici e ai lavoratori agricoli che hanno perso involontariamente il lavoro o a cui non è stato rinnovato il contratto. E’ uno strumento di tutela contro l’improvvisa perdita del lavoro, ossia un sostegno al reddito per i periodi in cui non si è svolta alcuna attività lavorativa.
Deve essere richiesta entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione (licenziamento o fine contratto), pena la decadenza dal diritto.
L’indennità spetta per un numero di giornate pari a quelle lavorate entro il limite massimo di 365 (366) giornate annue dalle quali si dovranno detrarre:
le giornate di lavoro dipendente agricolo e non agricolo;
le giornate di lavoro in proprio;
le giornate indennizzate ad altro titolo (es: malattia, maternità infortunio etc.);
le giornate non indennizzabili
L’importo è il 40% della retribuzione di riferimento.
Se in possesso dei requisiti richiesti, il lavoratore può richiedere, unitamente alla disoccupazione agricola, il pagamento degli assegni familiari.
CHI NE HA DIRITTO
Hanno diritto alla disoccupazione agricola:
- gli operai agricoli a tempo determinato;
- gli operai agricoli a tempo indeterminato, che sono stati assunti o licenziati nel corso dell’anno, dando luogo così a periodi di mancata occupazione al di fuori del contratto di lavoro;
- i piccoli coloni;
- i compartecipanti familiari;
- i piccoli coltivatori diretti, che integrano fino a 51 le giornate di iscrizione negli elenchi nominativi mediante versamenti volontari.
I requisiti richiesti sono:
- l’iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli dipendenti;
- almeno due anni di anzianità nell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- almeno 102 contributi giornalieri nel biennio costituito dall’anno cui si riferisce l’indennità e dall’anno precedente.
Quest’ultimo requisito può essere raggiunto, sia mediante il cumulo con la contribuzione relativa ad attività dipendente non agricola, purché l’attività agricola sia prevalente nell’anno o nel biennio di riferimento, sia utilizzando i contributi figurativi relativi a periodi di maternità obbligatoria e congedo parentale, compresi nel biennio utile.
DOCUMENTI NECESSARI e INFORMAZIONI RICHIESTE
- Carta d’identità e codice fiscale del richiedente (fotocopia fronte retro);
- Codice IBAN certificato dalla Banca o dalla Posta sul modello Inps SR 163 (scarica il modulo), soltanto se è il primo anno in cui si fa la domanda o se si è cambiato IBAN comunicato nella domanda di disoccupazione precedente;
- Ultima busta paga (fotocopia);
- Permesso di soggiorno e passaporto (fotocopia) per i lavoratori extracomunitari, se hanno soggiornato all’estero per più di un mese;
- Per chi è sposato deve indicare la data di matrimonio e Codice Fiscale del coniuge o data di separazione o divorzio;
- Ultima busta paga (fotocopia);
- Indicazione del numero delle giornate lavorate nel 2020.
INOLTRE SE SI HA DIRITTO AGLI ASSEGNI FAMILIARI (ANF)
- Redditi di percepiti nel 2019 e nel 2018 (CU, 730, Unico)
- Codici fiscali di tutti i componenti il nucleo familiare
- Per i non coniugati, documentazione per autorizzazione ANF 43