Se sei una lavoratrice o un lavoratore dipendente e vuoi rinnovare o fare per la prima volta la domanda degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) se hai bisogno dei servizi del Patronato Labor per compilare il modulo necessario.
Se sei una lavoratrice o un lavoratore dipendente e vuoi rinnovare o fare per la prima volta la domanda degli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) se hai bisogno dei servizi del Patronato Labor per compilare il modulo necessario. La modalità di presentazione della domanda e la nuova procedura deve essere fatta direttamente sul sito dell’Inps e nessun modulo dovrà essere consegnato al datore di lavoro. L’Inps comunicherà al datore di lavoro l’importo del tuo assegno familiare che percepirai in busta paga.
L’Assegno per il Nucleo Familiare erogato dall’INPS spetta a:
L’ANF spetta per nucleo familiare che può essere composto da:
Gli stranieri residenti in Italia, poligami nel loro paese, possono includere nel proprio nucleo familiare solo la prima moglie e i figli avuti dalla stessa, se residenti in Italia.
I lavoratori extracomunitari (esclusi quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, salvo il caso in cui il paese di provenienza del lavoratore abbia stipulato con l’Italia una convenzione in materia di trattamenti di famiglia, o nei casi in cui possa applicarsi la normativa comunitaria di sicurezza sociale.
I lavoratori stranieri rifugiati politici, in conseguenza dell’equiparazione ai cittadini italiani, hanno diritto all’assegno anche per i familiari residenti all’estero.
Per i titolari di pensione ai superstiti, il nucleo ha diritto all’ANF se composto dal coniuge/parte di unione civile superstite che ha titolo alla pensione e dai figli ed equiparati minori titolari o contitolari della pensione o maggiorenni inabili a proficuo lavoro. Il nucleo familiare può essere composto anche di una sola persona ove si tratti di orfano titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente minorenne o maggiorenne inabile a proficuo lavoro.
Il coniuge/parte di unione civile dell’avente diritto alla corresponsione dell’ANF può chiedere il pagamento della prestazione purché non sia titolare di un proprio diritto all’ANF, determinato da un rapporto di lavoro dipendente oppure da una prestazione previdenziale derivante da lavoro dipendente. La richiesta di pagamento da parte del coniuge/parte di unione civile deve essere presentata utilizzando il modello ANF 559 (Codice SR56).
In caso nuclei familiari di genitori separati/divorziati o sciolti da unione civile, con affidamento condiviso dei figli, il diritto all’ANF sussiste per entrambi e la scelta tra quale dei due genitori possa chiedere la prestazione è rimessa a un accordo tra le parti. In mancanza di accordo, l’autorizzazione alla percezione dell’assegno viene concessa al genitore convivente con i figli.
Il diritto rimane al genitore affidatario anche quando non è titolare in proprio di un diritto a richiedere la prestazione familiare (poiché non lavoratore o non titolare di pensione) e viene esercitato in virtù della posizione tutelata dell’ex coniuge/parte di unione civile, sempre che i requisiti di fatto, ossia i redditi del nucleo dell’affidatario, ammettano il riconoscimento al diritto all’ANF.
Il genitore convivente con il minore (privo di autonomo diritto) nato fuori del matrimonio/unione civile da genitori comunque non coniugati/uniti civilmente può chiedere il pagamento dell’ANF sulla posizione dell’altro genitore lavoratore dipendente non convivente. Il pagamento terrà conto dei redditi del genitore convivente.
E’ confermato che il periodo dell’Assegno per il Nucleo Familiare va dal 1 lugliodell’anno corrente al 30 giugno anno successivo
Comunque se un lavoratore dovesse compilare il modulo successivamente al 1 luglio, in presenza del diritto, è possibile chiedere gli arretrati fino ad un massimo di 5 anni dalla data della domanda.